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Ordinanza — n. 20993/2022 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as it raised issues not previously submitted to the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20993/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Catone inadmissible because it raised a question regarding recidivism that was not submitted to the Court of Appeal of Bologna. The appellant argued for recognition of contested recidivism, but the appellate court had already addressed the negative personality of the defendant based on prior records and specific conduct. The Court ruled that legal issues not raised before the lower court cannot be introduced in a cassation appeal to avoid defects in the lower judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Recourses to the Court of Cassation are inadmissible if they raise issues not previously submitted to the Court of Appeal, as such questions must have constituted the object of the appeal grounds.

Parole chiave

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recidivism recognition cassation inadmissibility negative personality appellate court jurisdiction procedural defect

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
262575 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
262575 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013
269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATONE SALVATORE nato il 11/11/1972 avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che: - l'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse di Salvatore CATONE, con il quale ci si è doluti del riconoscimento della contestata recidiva, ha prospettato una questione non sottoposta al Giudice di appello e, dunque, ha irritualmente devoluto a questa Corte profili sui quali il Giudice del gravame non era stato chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»); - e, pertanto, non occorre dilungarsi per evidenziare la genericità dell'impugnazione a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha comunque dato conto della negativa personalità dell'imputato evinta non solo dai suoi precedenti ma anche dalla specifica condotta posta in essere nel caso in esame (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il nsigliere estensore Il Presidente Giovanni FraTzdlini (sTi. /:12 / DEPOSITATA IN