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Ordinanza — n. 20986/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to irregular fact reconstruction and generic legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20986/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Marchica inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found the appellant's arguments irregular because they attempted to reconstruct facts differently without proper technical support and offered generic legal criticisms without specific grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to provide a specific and reasoned reconstruction of facts or offers generic legal criticisms that do not address the specific grounds of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal irregular fact reconstruction generic legal criticism Article 616 c.p.p. court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019
Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHICA SALVATORE nato a PORTO EMPEDOCLE il 13/06/1969 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che: - il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Salvatore MARCHICA, relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, ha addotto in maniera irrituale una diversa ricostruzione in fatto (negando la sussistenza delle condotte in imputazione), mediante un richiamo parziale della consulenza tecnica di parte offerta ai Giudici di merito; e quanto alla qualificazione giuridica, oltre a dedurre che sarebbero state disattese le doglianze avanzate con il gravame senza neppure indicarle, così muovendo una censura del tutto generica (cfr.

Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02), ha travisato la motivazione della sentenza impugnata, che non ha negato il dolo dei fatti di bancarotta in contestazione (cfr. par. II. della sentenza) anche se ha ritenuto che l'imputato intendesse frodare anche i propri soci; quanto alla negata qualificazione del fatto quale bancarotta semplice, non si è confrontato con la decisione impugnata che ha dato conto della sottrazione di parte della contabilità e delle false appostazioni in essa riscontrate e del fatto che tale agire abbia impedito al ricostruzione del patrimonio sociale, ravvisando in esso - come anticipato - il dolo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - in relazione a quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si è doluti del mancato riconoscimento dei presupposti della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, deve osservarsi che la Corte di merito correttamente ha affermato che il danno da apprezzare a tal fine è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare (cfr. Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019 - dep. 2020, Camorani, Rv. 279098 - 01), facendo espresso riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita; sotto tale profilo, come esposto dallo stesso ricorrente, il Giudice di primo grado aveva fatto riferimento alle accertate condotte distrattive poste in essere dall'imputato; e il ricorso non ha mosso puntuali censure continuando a richiamare la modesta entità del passivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata, l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Consigliere estensore Il P