Criminal appeal dismissed because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was personally filed by the defendant, Vincenzo Coppola. The court noted that following legislative amendments to Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by qualified defense attorneys to avoid inadmissibility. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Criminal appeals against any judicial act must be signed by defense attorneys registered in the special roll of the Court of Cassation; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA VINCENZO nato a NAPOLI il 19/01/1960 avverso la sentenza del 26/09/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI(dato av~e parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato Vincenzo COPPOLA (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente iovanni Franc7(61 StefaRo ,alla Ì OS'AIAIA cAbw