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Ordinanza — n. 20972/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic assertions and merit-based criticisms without specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20972/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected as they relied on generic assertions rather than specific factual analysis of the lower court's reasoning. The court emphasized that criticisms of the conviction's merit, such as those regarding sentencing or legal classification, are inadmissible when not properly substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 522 c.p.p.; Art. 712 c.p.n.; Art. 62 c.p.n.; Art. 133 c.p.n.: An appeal is inadmissible if it contains only generic assertions without specific argumentation regarding the lower court's motivation or if it raises merit-based objections without proper legal foundation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic assertions merit-based criticism procedural costs criminal procedure law Italian Cassation lack of argumentation ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 522 c.p.p.
253910 - 01); nel resto, muove censure di merito al riconoscimento sulla scorta pure della mera ipotesi che vi sia stato un errore da parte dell'operante e, parimenti in maniera del tutto apodittica ed erronea, sulla base di quanto appena rilevato deduce la nullità della sentenza ex art. 522 cod.
Art. 712 c.p.n.
per non aver ravvisato nel caso di specie la contravvenzione di cui all'art. 712 cod.
Art. 62 n. 4 c.p.n.
Art. 133 c.p.n.
in maniera parimenti soltanto assertiva; considerato che il terzo motivo, allo stesso modo, si duole dell'eccessività della pena in relazione a quanto disposto dall'art. 133 cod.
art. 215 cod. proc. pen
art. 522 cod. proc. pen
253910 - 01); nel resto, muove censure di merito al riconoscimento sulla scorta pure della mera ipotesi che vi sia stato un errore da parte dell'operante e, parimenti in maniera del tutto apodittica ed erronea, sulla base di quanto appena rilevato deduce la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen.
art. 712 cod. pen
per non aver ravvisato nel caso di specie la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.
art. 133 cod. pen
in maniera parimenti soltanto assertiva; considerato che il terzo motivo, allo stesso modo, si duole dell'eccessività della pena in relazione a quanto disposto dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti
Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv.
Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov
277635 - 01; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZO MARINO LUIGI nato a TARANTO il 01/10/1972 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che il primo motivo presentato nell'interesse di Marino Luigi MARZO, al di là di una serie di asserti generici non direttamente riferibili al caso di specie: è apodittico nella parte in cui deduce l'erronea indicazione della Stazione dei Carabinieri presso la quale le persone offese Pietro e Paola PAGANO hanno denunciato il furto, non essendo dato comprendere quale sia l'inerenza di tale allegazione rispetto alla tenuta della motivazione della sentenza impugnata; è manifestamente infondato nella parte in cui deduce una nullità per violazione dell'art. 215 cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento dell'imputato da parte della polizia giudiziaria sulla base dell'esame del filmato del sistema di videoregistrazione (che costituisce peraltro documento), riconoscimento che può essere legittimamente rappresentato dal teste di polizia giudiziaria escusso in dibattimento (cfr.

Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635 - 01; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910 - 01); nel resto, muove censure di merito al riconoscimento sulla scorta pure della mera ipotesi che vi sia stato un errore da parte dell'operante e, parimenti in maniera del tutto apodittica ed erronea, sulla base di quanto appena rilevato deduce la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. per non aver ravvisato nel caso di specie la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. in vece dei delitti di furto in contestazione; considerato che il secondo motivo si duole del mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche in maniera assolutamente assertiva, richiamando in maniera generica «le chiare oggettive emergenze processuali», senza argomentare in alcun modo rispetto alla motivazione resa dalla Corte di merito e, dunque, senza effettivamente censurarla, deducendo altresì la sussistenza dei presupposti della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in maniera parimenti soltanto assertiva; considerato che il terzo motivo, allo stesso modo, si duole dell'eccessività della pena in relazione a quanto disposto dall'art. 133 cod. pen. per il tramite di asserti privi di relazione con la decisione impugnata e con il caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. r Il Consigliere estensore Il Presidente