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Ordinanza — n. 20904/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific arguments against appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20904/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Francesco Muscaritolo inadmissible. The appellant argued that the appellate court erred in fact and law regarding evidence of a ring doorbell incident, claiming the officers failed to verify the device's functionality or account for his hearing deficit. The court rejected these grounds, ruling that the appeal merely proposed an alternative factual reconstruction without specific, substantive criticism of the lower court's coherent and logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.; Art. 360, n. 4 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative factual reconstruction without specific, substantive criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility alternative factual reconstruction lack of specific criticism appellate court reasoning hearing deficit defense ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.
Art. 360, n. 4 c.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCARITOLO FRANCESCO nato a VALLATA il 17/04/1954 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Benevento, all'esito di rito ordinario, in data 22 febbraio 2018, nei confronti di Francesco Muscaritolo, in relazione ai reati di cui agli artt. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956 (proc. n. 464/16 RGT), artt. 81, secondo comma, cod. pen., 75 d. Igs. n. 159 del 2011 (proc. n. 346/16 RGT), art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (proc. n. 99/16 RGT) rideterminando la pena irrogata all'imputato (anni due di reclusione), in quella di anni uno mesi sei di reclusione. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo dei difensore dì fiducia, Avv.

G. Perillo, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, assumendo che unici elementi a carico erano le relazioni dei verbalizzanti i quali si erano limitati a riferire, nel corso dell'istruttoria, di aver suonato il citofono, senza rendere conto di operazioni dirette al concreto reperimento dell'imputato o di aver svolto accertamenti circa il regolare funzionamento del citofono, indicando il Muscaritolo come affetto, peraltro, da deficit uditivo.

3. Considerato che il ricorso è fondato su motivi non consentiti, posto che si appalesa quale censura in fatto, che mira ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella recepita dal provvedimento impugnato, con motivazione coerente e non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza di appello) indirizzando, peraltro, ad un riesame delle medesime censure, già svolte in sede di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, peraltro non attaccata da specifici argomenti di critica. 3.1.Rilevato, infatti, che la critica appare genericamente formulata e non si confronta, espressamente, con il complesso della motivazione resa, quanto &l'invocata superficialità degli accertamenti svolti e all'asserito difetto di dolo (cfr. pag. 4). 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P sidene Barbara Calaselìce enzo sani DEPOSITATO