Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the plea bargain sentence by alleging a violation of law regarding the failure to verify statutory grounds for acquittal. The court ruled that the appeal did not fall within the limited grounds for challenging plea bargain sentences established by the relevant judicial reform.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentences, the Court of Cassation is limited to reviewing specific statutory grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the sentence, incorrect legal qualification of the act, or illegality of the penalty or security measure, excluding challenges based on the absence of acquittal grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINARO SALVATORE nato a CATANIA il 29/11/1982 avverso la sentenza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIA,‘dato avviso alle parTh' udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Catania applicava a Salvatore Giardinaro la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione di 115,50 gr. di marijuana.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Invero, si rammenta che l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.
Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente St orbetta Aldo Aceto DEPOS:T