Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to factual grounds and lack of specific appeal requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Porta Nicola and Antonio Porta inadmissible. The appellants challenged the lower court's decision on issues including the hypothesis of art. 393-bis of the Penal Code, absence of resistance acts, failure to resume testimonial evidence, and prescription of the crime. The court rejected these arguments because they relied on facts not permissible in a cassation proceeding, were generic, or were factually unfounded given the correct response by the Court of Appeal and the specific date of the deliberation regarding prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals based on factual grounds or lacking specific requests in the appeal judgment are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PORTA NICOLA nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/07/1982 PORTA ANTONIO nato a VILLACIDRO il 13/06/1951 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo, secondo e terzo motivo sulla ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 393-bis cod. pen. e sulla assenza di atti di resistenza sono proposte per ragioni di fatto non consentite in sede di legittimità oltre che manifestamente infondate in relazione alla articolata corretta risposta data dalla Corte sugli analoghi motivi di appello (v. pg. 7 e 8 della sentenza);
Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata riassunzione della prova testimoniale del M.Ilo Di Paola è del tutto genericamente proposto non emergendo, in ogni caso, dal testo della sentenza la relativa richiesta in appello ( v. pg. 4 e ss., ibidem); Ritenuto che il quinto motivo sulla intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondata, non rilevando la data del deposito della sentenza impugnata ma la relativa deliberazione intervenuta in data 3/6/2021, antecedemente allo spirare del termine scadente il 5/6/2021; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr )dente Angelo Capozzi Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CELLERIA G 2022 oggt, 1