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Ordinanza — n. 20589/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to factual disputes and discretionary judicial power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20589/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Superbo Michele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's findings regarding threatening expressions and the denial of general mitigating circumstances based on his personality. The court ruled that these issues involved factual disputes and the exercise of discretionary power reserved for the trial judge, rendering the censure inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging factual findings or the exercise of discretionary power by the trial court on issues like the existence of threats or personality-based mitigation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual disputes discretionary power general mitigation threatening expressions Cassation review judicial discretion attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 393 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUPERBO MICHELE nato a ANDRIA il 04/10/1974 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono manifestamente infondate oltre che proposte per ragioni in fatto correlate alla valutazione probatoria, peraltro riguardanti la specifica valenza minacciosa delle espressioni non oggetto di devoluzione in appello (riguardante la esistenza del credito e la derubricazione ex art. 393 cod. pen.);

Ritenuto che il secondo motivo sul diniego delle attenuanti c.d. generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della gravata personalità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il P idente Angek Capozzi Giorg4 Fidelbo DAi DEPOSITATO IN CANC9... ERTA oggi, 2 6 MA 22 !L C