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Ordinanza — n. 20586/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20586/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding regarding the simultaneous presence of multiple persons and the context of obstructive conduct, but these arguments merely reproduced the grounds of the appeal without new evidence. The court rejected these claims because the trial judge had already provided a correct and detailed response to the original appeal reasons, rendering the new submissions insufficient to justify reopening the case.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce those of the lower appeal without introducing new evidence or facts, and if the trial judge has already correctly addressed the original arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of grounds lack of new evidence procedural defect Cassazione ordinanza spese di difesa allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICASTRO ANDREA nato a VENEZIA il 08/05/1981 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che la censura sulla sussistenza del requisito della contestuale presenza di più persone è proposta per inammissibili ragioni in fatto involgenti la rivalutazione probatoria delle testirninianze, riproduttivi dei motivi di appello, ai quali il Giudice di merito ha dato puntuale e corretta risposta (v. punto 4a della sentenza) mentre generica è la censura in ordine alla contestualità della condotta ostruzionistica rispetto all'atto di ufficio ( v. punto 4a, ibidem);

Rilevato che ai rilievi che precedono non fa velo la memoria difensiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pré dente Angel Capozzi i(_/_ Giorgí Fidelbo DEPOSITATO IN CAN LLERIA " oggi, 26 20n jhL