Italian court dismisses appeal against driving under influence sentence due to lack of logical reasoning on license suspension duration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Manuel Cavagnaro's appeal against his conviction for driving under the influence inadmissible. Cavagnaro argued that the court's reasoning regarding the duration of his license suspension was illogical, but the court found the explanation adequate because administrative sanctions differ from criminal penalties. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and generic, and Cavagnaro was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, as the lower court adequately explained the rationale for the administrative license suspension duration distinct from the criminal penalty.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAGNARO MANUEL nato a CHIAVARI il 11/08/1987 avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cavagnaro Manuel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova confermativa di quella del Tribunale di Genova in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (fatto del 14/05/2016). Deduce illogicità della motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. La sentenza impugnata spiega infatti adeguatamente (p.
5) la ragione della disposta durata della sospensione della patente. Durata che, attesa la diversa natura tra la sanzione amministrativa accessoria e la pena, non può essere parametrata su quest'ultima. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore IlJ residente Daniela Dawan DorIitella Ferlranti DEPOSITATO IN CANC LERIA 1027.