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Ordinanza — n. 20334/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drunk driving conviction due to inadmissible procedural grounds and lack of legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20334/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted under the law of finality. The appellant argued for the applicability of Article 131-bis of the Code of Criminal Procedure regarding the use of breathalyzer results and the motivation of the lower court. The court rejected these claims, noting that the appellant failed to adequately critique the extensive arguments presented by the trial judge and that the sentencing decisions were supported by sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces issues already examined and dismissed by the lower courts without providing a necessary critical analysis of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal drunk driving conviction Article 131-bis lack of legal criticism procedural grounds decisione incidentale impugnabile domanda d'asilo di cittadino albanese diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.p.
Deduce violazione di legge con riguardo all'utilizzabilità degli accertamenti etilometrici e alla valutazione delle risultanze probatorie, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione al caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. proc. pen
Deduce violazione di legge con riguardo all'utilizzabilità degli accertamenti etilometrici e alla valutazione delle risultanze probatorie, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione al caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATANASOVSKI LUPCHO nato il 14/12/1975 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Atanasovski Lupcho ricorre avverso la sentenza della Corte di appello .s•R.A.- • olk-,-rczte•km.. &re)t-14" di Trento\tonfermativa di quella del Tribunale di Bolzano in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 14/01/2018).

2. Deduce violazione di legge con riguardo all'utilizzabilità degli accertamenti etilometrici e alla valutazione delle risultanze probatorie, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione al caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pp. 6-7), in particolare non scanditi dalla necessaria critica analisi delle ampie argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con le quali il ricorrente non si confronta. Quanto al trattamento sanzionatorio giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici, come avvenuto nel caso di specie. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Daniela Dawan J O4A.4'&Ia.. DEPOSITATO IN C LIERIAoggi, .