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Sentenza — n. 20278/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by prescription, making further trial impossible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's judgment without remand because the underlying crime had been extinguished by prescription. The appellant challenged the decision, but the court found that the statutory limitation period had expired prior to the trial. Consequently, the court ruled that no further proceedings could be conducted as the legal basis for prosecution no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: When a crime is extinguished by prescription, the criminal proceeding must be terminated immediately without remand, as continuing the trial would violate the principle of immediacy and the obligation to declare the cause extinct.

Parole chiave

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criminal prescription extinction of crime statute of limitations annulment without remand procedural termination imputazione per reati di stupefacenti decorrenza del termine criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 129 cpv. cod. proc. pen.
Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., 21-10-1992, Marino
Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U., 21-10-1992, Marino; ( Sez.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009
U., 21-10-1992, Marino; ( Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv.
Cass., 23-1-1997, Bornigia
244275 — 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv.
Cass., 24-6-1996, Battaglia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'ORO LINO nato a LECCO il 05/12/1970 avverso la sentenza del 14/07/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Dell'Oro Lino impugna la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

2. Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, onde il reato di cui all'art. 73 d. P. R. 9-10-1990, n. 309, risalente al 14-9-2010 e al 10-8-2010, è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.

Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U., 21-10-1992, Marino; ( Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 — 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 28-2-2022. Il Co kgliere (4,Z,Lt e s° rtEPOSITATO IN CANC RIA II Pre ente, oggi