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Ordinanza — n. 20074/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic charges regarding guilt proof and mitigating circumstances. The appeal is inadmissible due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's proof of guilt for the crime of calumny was generic and failed to apply generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the appellate court's evaluation was adequate, logical, and supported by prior criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure without providing specific arguments to invalidate the lower court's evaluation of evidence or application of mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic charges crime of calumny mitigating circumstances procedural costs criminalità persistente motivi di cassazione circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Costantini Giulio, nato a Mantova il 23/6/1967 avverso la sentenza del 25/5/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di c:olpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure - volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento psicologico del reato - adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello; 4, analogo vizio inficia il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata dalla Corte di merito dall'assenza di positivi elementi di valutazione con conclusioni che non sono invalidate da il motivi di ricorso che, peraltro, richiamano i precedenti penali dell'imputato;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila ,euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P idente Emilia Anna Giord0 Gioo Fidelbo D SI TATA IN CAN