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Ordinanza — n. 20071/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning on non-prosecution request due to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20071/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by El Maharzi Fatima inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding the application of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, noting the appellate court explicitly detailed the gravity of the facts, including multiple offenses, public service disruption, and the appellant's extensive criminal history, which the appellant ignored.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: A request for non-prosecution is properly rejected when the court explicitly highlights the gravity of facts, multiple illegal conduct, and the applicant's extensive criminal record, rendering a claim of insufficient reasoning manifestly unfounded.

Parole chiave

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non-prosecution cause lack of reasoning criminal record appellate court procedural inadmissibility trasferimento disciplinare consegna di carcerati inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato alla stregua della puntuale motivazione (pag.
art. 131-bis cod. pen
art. 337 cod. pen
in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Maharzi Fatima, nata in Marocco il 1/1/1969 avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso che contesta la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato alla stregua della puntuale motivazione (pag.

4) con la quale la Corte ha disatteso la richiesta evidenziando la gravità dei fatti, risoltisi in più condotte illecite avendo l'imputata commesso anche i reati di oltraggio e cagionato l'interruzione di pubblico servizio dell'istituto scolastico teatro dei fatti e i plurimi precedenti penali dell'imputata, argomenti con i quali la ricorrente non si confronta limitandosi a denunciaréla insussistente omissione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P-ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente Emilia Anna Gi ano Giorg Fidelbo DEPOSITATA IN CAtpel_