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Ordinanza — n. 19951/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grievances and lack of new arguments regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances were merely repetitive and did not address the appellate court's reasoning. The appellant challenged the legal qualification of his conduct and the sentencing, but the court found these arguments identical to those raised during the second instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 629 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances are merely reiterative and do not present new arguments or confront the appellate court's motivation with substantive legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances criminal conviction procedural costs Cassation jurisdiction sanzioni pecuniarie estorsione sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
Art. 629 cod. pen.
1.Alfano Federico, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 629 cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile.
art. 629 cod. pen
1.Alfano Federico, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 629 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO FEDERICO nato a GENOVA il 23/12/1988 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Alfano Federico, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 629 cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Con due distinti motivi il ricorrente contestava sia la qualificazione giuridica assegnata alla condotta, che la definizione del trattamento sanzionatorio. Si tratta di doglianze meramente reiterative che non si confrontano con la motivazione offerta dalla Corte di appello la quale, con valutazione ineccepibile, in quanto aderente alle emergenze processuali e priva di vizi logici rilevava che la invocata riqualifica era incompatibile con l'assenza di una pretesa azionabile per via giudiziaria (sulla indefettibile necessità della esistenza di un diritto azionabile per via giudiziaria al fine del possibile inquadramento della condotta:

Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01 Del pari: nessun vizio è rilevabile nella definizione del trattamento sanzionatorio che viene confermato sulla base della valutazione del benevolo riconoscimento delle circostanze generiche e della incompatibilità di ulteriori riduzioni con la gravità delle condotte. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'est