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Ordinanza — n. 19945/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of grounds for acquittal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19945/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the lower court had already ruled on the lack of grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the judge failed to evaluate conditions for a dismissal, but the court noted that such appeals against plea bargain sentences are explicitly barred by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences of plea bargaining are inadmissible if the lower court has already addressed the lack of grounds for acquittal, requiring the court to declare the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentence lack of acquittal grounds de plano dismissal procedural costs cassation appeal criminal procedure code esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Si ribadisce infatti che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 648 cod. pen
1.Castrofilippo Antonino, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese che aveva applicato al ricorrente la pena concordata per i reati previsti dall'art. 648 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
2.11 ricorso, che contesta la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTROFILIPPO ANTONINO nato a PALERMO il 11/09/1983 avverso la sentenza del 22/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESE;dato avviso alle parti.;_; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Castrofilippo Antonino, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese che aveva applicato al ricorrente la pena concordata per i reati previsti dall'art. 648 cod. pen. e 493 cod. pen. 2.11 ricorso, che contesta la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile. Si ribadisce infatti che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'estensore I