Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of logical challenge to conviction reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for threats and the sentencing methodology, but the court found the arguments insufficient. Specifically, the claim regarding the threat's existence was deemed a mere request for re-evaluation of evidence rather than a logical attack on the judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds merely request a re-evaluation of evidence without challenging the logical consistency of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIVALLI JURGEN nato 11/08/1994 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Livalli 31/Jurgen, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 628 cod. pen. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente contestava sia la valutazione in ordine alla conferma della responsabilità sia la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio. Con riguardo al primo profilo si contestava la motivazione nella parte in cui riteneva sussistente la minaccia: il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove (ex multis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965), senza incidere sulla tenuta logica della motivazione che, correttamente, riteneva che la minaccia era da individuare nella prospettazione della mancata consegna della carta di identità (pag. 7 della sentenza impugnata).
Quanto alle doglianze relative alla definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, all'utilizzo dei medesimi elementi di prova aì fini della determinazione della pena base e della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche: il ricorrente non si confronta con la condivisa e consolidata giurisprudenza secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3 - , Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03;
Sez. 2, Sentenza n. 933 del 11/10/2013 Dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258011 - 0). 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'est