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Ordinanza — n. 19790/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being mere factual complaints and duplicating lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19790/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Tempesta Sasha and Luisa Mauro inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to evaluate employee data and accounting records when determining the 'cartiera' company nature and incorrectly applied criminal law regarding responsibility. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints without critical analysis of the appealed judgment and duplicated arguments already thoroughly examined and dismissed by the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints lacking critical analysis of the lower court's reasoning or if they reproduce grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeals factual complaints Court of Cassazione duplicative arguments criminal procedure code motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 778 del 30/07/1991, Rv. 188099
Sez. 5, ord. n. 778 del 30/07/1991, Rv. 188099).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TEMPESTA SASHA nato a GARBAGNATE MILANESE il 05/12/1984 MAURO LUISA nato a MUGGIO' il 31/03/1965 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; LuiSA Rilevato che, nel comune ricorso,(LatirAMauro e Sasha Tempesta deducono, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la natura di società "cartiera" della Azzurro Srl, senza valutare il dato dell'esistenza di dipendenti e di contabilità e senza considerare le deduzioni difensive e, con il secondo motivo, la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione della responsabilità dei ricorrenti, mancando di stabilire quale dei due soggetti gestisse la società;

Considerato che tali motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto e a non essere scanditi dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito (v. pag. 5 - 7 della sentenza impugnata, che del tutto logicamente argomenta la natura di società "cartiera" della Azzurro Srl, di fatto gestita dagli amministratori di diritto della CBS, vale a dire da entrambi gli imputati); Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché già analizzato e disatteso con motivazione connotata da lineare e coerente logicità (v. pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata) e perché concernente il trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale sul punto attribuito al giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, senza che possano prendersi in considerazione i motivi nuovi dedotti con la memoria datata 15 marzo 2022, la cui ammissibilità dipende da quella dell'impugnazione a cui i medesimi accedono, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen., sicché l'inammissibilità della prima si estende ai secondi (cfr. Sez. 5, ord. n. 778 del 30/07/1991, Rv. 188099).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. /7 Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Gaston9' ndreazza D