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Ordinanza — n. 19728/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of negative indices for necessity defense and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19728/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide negative indices for the necessity defense regarding his family's health and that building violations should be retrodated to avoid prescription. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logically sound, based on factual findings, and that the appellant attempted to force a new, more favorable evaluation of evidence already examined by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Supreme Court reviews only the structural coherence of the decision, precluding a re-evaluation of facts; appeals seeking a different factual reconstruction or lacking negative indices for defenses are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal state of necessity negative indices building violations prescription period structural coherence court costs godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 54 cod. pen.
Art. 157 cod. pen.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Con sentenza del 28/4/2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 22/1/1018 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale Francesco Carotenuto era stato giudicato colpevole di varie contravvenzioni di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, oltre che del delitto di cui all'art.
art. 349 cod. pen
380, oltre che del delitto di cui all'art. 349 cod. pen., e condannato alla pena di otto mesi di reclusione e cento euro di multa.
articolo 157 cod. pen
Si lamenta, poi, la violazione dell'articolo 157 cod. pen., legata alla mancata retrodatazione dei reati edilizi (ad epoca prossima all'aprile 2015) e conseguente pronuncia di estinzione degli stessi per prescrizione.
articolo 54 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTENUTO FRANCESCO nato a BOSCOTRECASE il 11/12/1948 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/4/2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 22/1/1018 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale Francesco Carotenuto era stato giudicato colpevole di varie contravvenzioni di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, oltre che del delitto di cui all'art. 349 cod. pen., e condannato alla pena di otto mesi di reclusione e cento euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione; la motivazione sarebbe viziata con riguardo alla scriminante dello stato di necessità (legata alle condizioni di salute del figlio e della moglie), della quale non sarebbero stati riportati gli indici negativi. Si lamenta, poi, la violazione dell'articolo 157 cod. pen., legata alla mancata retrodatazione dei reati edilizi (ad epoca prossima all'aprile 2015) e conseguente pronuncia di estinzione degli stessi per prescrizione. Con memoria ritualmente prodotta, il ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

5. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

6. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello — pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte — ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

7. Quanto allo stato di necessità, la sentenza ha evidenziato - con argomento che il ricorso neppure menziona - che l'imputato e la sua famiglia, pur gravati da comprovati problemi di salute, non si trovavano sprovvisti di una idonea abitazione. L'esigenza di ampliare gli spazi abitativi a disposizione del nucleo familiare, infatti, non rientra nell'ambito di operatività della scriminante di cui all'articolo 54 cod. pen., non sussistendo alcuna situazione di pericolo necessario e inevitabile che possa danneggiare anche indirettamente l'integrità fisica di una persona, né, peraltro, l'esigenza ad un alloggio salubre ed idoneo a garantire condizioni abitative minime essenziali.

8. Con riguardo, poi, all'epoca di realizzazione degli abusi, la sentenza ha sottolineato che la difesa non aveva fornito alcuna prova della data di ultimazione dei lavori, per cui - dovendosi considerare anche quelli di finitura del manufatto abusivo - il dies a quo del termine prescrizionale doveva essere individuato nell'11/6/2016, data del secondo sopralluogo in cui la polizia giudiziaria aveva accertato, oltre alla violazione dei sigilli, l'esistenza di opere di completamento del manufatto abusivo inizialmente sequestrato. 8.1. Ancora una motivazione del tutto rigorosa, logica e congrua, dunque, che, come tale, non si traduce affatto in una interpretazione contra reum, come invece genericamente dedotto con il ricorso; con il quale, in particolare, si vorrebbe retrodatare il completamento delle opere ad epoca immediatamente successiva al precedente accertamento dell'aprile 2015, senza, tuttavia, dimostrare di avere offerto ai giudici del merito positivi elementi in tal senso.

9. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 Il 0.igliere estensore Il Preside te co Nen 1\o\ n)