Italian Court dismisses appeal against agreed sentence due to inadmissibility under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the agreed sentence inadmissible. The appellant argued for annulment based on a defect in reasoning regarding his responsibility, but the court noted that under the new Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, appeals against agreed sentences are limited to specific grounds like the expression of the defendant's will or legal qualification errors. Consequently, the general defect of reasoning was excluded from admissible grounds, leading to the dismissal of the appeal and a ruling for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of applied penalty based on agreements are inadmissible if they concern defects of reasoning, as the law restricts grounds to the expression of the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIDI RACHID nato il 20/01/1973 avverso la sentenza del 05/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZA11~3wisead~n-AL; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MONZA, con la sentenza in epigrafe, applicava a HAMIDI RACHID la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre HAMIDI RACHID, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla propria responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consig