Cassation appeal dismissed as inadmissible for sentencing agreement cases under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the statutory grounds permitted for sentencing agreements. The appellant challenged the agreement's validity and the court's reasoning, but the new procedural law restricts appeals to specific issues like legal qualification or penalty legality. Consequently, the Court rejected the generic arguments regarding responsibility and motivation, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In cases of agreed sentencing, cassation appeals are inadmissible if they concern the responsibility of the accused or the reasoning of the judgment, as these grounds were removed by legislative reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCAJ ERION nato il 12/02/1984 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMA•N ekate~iscited1~, udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di ROMA, con la sentenza in epigrafe, applicava a VOCAJ ERION la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre VOCAJ ERION, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore ALDO ETO Il Presi ente LUCA RA A I