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Ordinanza — n. 19031/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as manifestly unfounded due to generic arguments and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19031/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded and repetitive of arguments already examined by the Court of Appeal. The appellant argued for a reduction in sentence based on generic mitigating circumstances, but the court noted the gravity of the aggravated theft and assault, alongside the defendant's alarming criminal history including assaulting the victim. Consequently, the court found no lack of fault under procedural law and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 546, comma 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and repetitive of issues already sufficiently examined by the lower court, without presenting new grounds or demonstrating a lack of fault in the rejection.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic criminal arguments repetitive procedural grounds lack of new evidence inadmissible criminal appeal procedural costs award aggravated theft conviction risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Il ConsibIière estensore Il Presidente Da iele Francesco Maria Ciampi L) ir Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA CRISTIAN SHIRO nato a AVERSA il 21/06/1986 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. De Luca Cristian Shiro ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 dicembre 2020 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Napoli Nord il 4 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di furto aggravato consumato e di percosse, fatti commessi il 3 luglio 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (artt. 62 -bis e 133 cod. pen.) e difetto di motivazione in relazione alla mancata valutazione in termini di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché estremamente generico, costruito in fatto e reiterativo dei temi e degli aspetti già sottoposti alla Corte di appello e dalla stessa sufficientemente e non illogicamente esaminati: in particolare, alle pp. 3-4 si dà atto della gravità del fatto e degli allarmanti precedenti penali dell'imputato, che ha anche picchiato la derubata.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il ConsibIière estensore Il Presidente Da iele Francesco Maria Ciampi L) ir Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CAN EL