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Ordinanza — n. 19010/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being manifestly unfounded and reiterative regarding traffic offense facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19010/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Vascones Zuniga Kevin David was declared inadmissible by the Corte di Cassazione on May 13, 2022. The appellant argued that the lower court incorrectly found a technical traffic accident occurred when only a mirror broke while parked, claiming no danger to traffic existed. The court rejected this claim as the appeal was merely reiterative and specific, failing to provide a new factual basis to challenge the sufficient reasoning in the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, reiterative, and specific, lacking a new factual basis to challenge the sufficient reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative appeal grounds traffic offense conviction technical accident finding manifestly unfounded appeal guida in stato di ebbrezza qualificata incidente stradale guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 186, comma 2-bis, d.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Il ConsibQere estensore Il Presidente Da el C Francesco Maria Ciampi .41 Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASCONES ZUNIGA KEVIN DAVID nato il 18/01/1996 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vascones Zuniga Kevin David ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 25 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui lo stesso è stato riconosciuto dal Tribunale di Milano con decisione del 25 novembre 2019 responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, con le aggravanti dell'ora notturna e di avere provocato un incidente, fatto commesso il 26 luglio 2018, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 186, comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285) e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta - si stima erronea - sussistenza di un incidente in senso tecnico: infatti si sarebbe verificata solo la rottura di uno specchietto di un'auto in sosta e non si sarebbero mai verificati pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o turbativa del traffico.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché meramente reiterativo ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata, in particolare alle pp. 2-3, rispetto alle quali si limita ad offrire una difforme ricostruzione degli accadimenti, stimata preferibile dall'imputato.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il ConsibQere estensore Il Presidente Da el C Francesco Maria Ciampi .41 Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN CA LLERIA