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Ordinanza — n. 19005/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being manifestly unfounded and lacking specific grounds regarding video evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19005/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible because it was deemed manifestly unfounded and overly generic. The appellant argued that appellate judges failed to view a crucial video and that the sentence was excessively severe, but the court found these claims merely reiterated without specific confrontation of the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to challenge the non-congruent motivation regarding the video evidence and the sentencing treatment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 546, comma 2, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, reiterative of the appeal act, and fails to specifically confront the adequate and non-illogical motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissible cassation specific grounds requirement non-congruent motivation reiterative appeal act gravi addebiti penali accuse di abuso tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 546, comma 2, c.p.p.
Il Consi li r e nsore Il Presidente Danie e C ci Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
Art. 111 Cost.
Art. 495 c.p.p.
Art. 178 c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 6 CEDU
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC LULUGI nato a BERGAMO il 15/01/1989 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Adzovic Lulugi ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari il 1° febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Cagliari 1'8 febbraio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto consumato aggravato di un portafogli e del relativo contenuto, fatto contestato come commesso il 1° ottobre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 111 Cost., 495, 178, 179 e 533 cod. proc. pen. e 6, comma 3, Cedu e vizio di motivazione, quanto alla mancata acquisizione e alla mancata visione da parte dei Giudici di appello del filmato contenente immagini stimate decisive per l'esito del processo; 2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 132-133 cod. pen. ed incongruità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo e non motivata. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché meramente reiterativo del contenuto dell'atto di appello ed inoltre aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la adeguata, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 6-7 della sentenza impugnata, quanto al tema del video e della prova delle responsabilità dell'imputato, puntualizzando che la condanna si fonda sulla testimonianza della persona offesa e non sul documento in questione (il passaggio censurato alla p. 1 del ricorso risulta essere un mero argomento ad adiuvandum svolto alla nota n. 2, p. 7, della motivazione), oltre che alle pp. 8-9, ove vi è sufficiente motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che è peraltro contestato solo assai genericamente dal ricorrente.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consi li r e nsore Il Presidente Danie e C ci Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. Ugo Bellini. DEPOSITATO IN