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Ordinanza — n. 18312/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific comparison with lower court's detailed reasoning on attempted fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18312/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and their failure to specifically address the lower court's detailed reasoning. The appellant's claims regarding the attempt of fraud were deemed a mere repetition of previously rejected arguments without engaging with the specific evidentiary mosaic used by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Criminal appeals are inadmissible if they lack specific comparison with the lower court's reasoning and are intrinsically indeterminate.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific comparison attempted fraud liability generic appeal arguments procedural costs and fine accuse di truffa mancato versamento dell'anticipo spese fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
I motivi di ricorso (violazione della legge penale incriminatrice, sub specie di tentativo, violazione della legge processuale per difetto di indici della ritenuta responsabilità) sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA ALEX nato a AGRIGENTO il 04/10/1990 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 144-462/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso (violazione della legge penale incriminatrice, sub specie di tentativo, violazione della legge processuale per difetto di indici della ritenuta responsabilità) sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta genericità e difetto di specifico confronto con le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto di accertamento della responsabilità per il tentativo di truffa, attesa la stimata idoneità ed univocità degli artifizi volti a raggirare l'acquirente ed indurlo a versare il prezzo di acquisto di un apparecchio cellulare sulla carta postepay dell'agente. 1.1.

Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, per il reato accertato di cui agli artt. 56, 640 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla ipotesi descritta in imputazione sulla base di un mosaico di dati indizianti coagulati intorno al ricorrente sulla base dell'artifizio dupiice di presentarsi quale organo di una società inesistente e convincere l'acquirente a versare il prezzo in anticipo sulla carta intestata ad esso agente.

I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2.

La condotta, valutata ex ante, risultava altresì in concreto idonea ad indurre l'acquirente in errore sulla serietà del proposto acquisto, che non si perfezionò (a tentativo compiuto) solo per il rifiuto dell'agente di rilasciare fattura con quietanza.

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

144-462/2022 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Massim rotti Alfredo Mantovano \ \ A A DEPOSITATO IN CANC