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Ordinanza — n. 18282/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant filed it personally after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18282/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible on procedural grounds because it was filed personally by the defendant. The key fact is that the appeal and the contested order were both submitted after August 3, 2017, when legislation removed the right of unrepresented accused to file appeals personally. The court ruled that the appeal must be signed by a registered defense attorney to avoid inadmissibility, leading to the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 comma 1 c.p.p.; Art. 591 comma 1 c.p.p.; Art. 610 comma 5 bis c.p.p.: Appeals filed personally by an unrepresented accused after the 2017 legislative reform are inadmissible and must be submitted by a registered defense attorney.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility unrepresented accused filing personal appeal submission defense attorney requirement legislative reform 2017 requisito della firma autografa sospensione di pena permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 comma 1 c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art.
Art. 591 comma 1 c.p.p.
Art. 610 comma 5 bis c.p.p.
613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 616 c.p.p.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 610 cod. proc. pen
613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 21.12.2017, Aiello
Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DARIO nato a VERONA il 15/10/1971 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 58-44355/2021 IN FATI-0 E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, con manoscritto reso alla matricola della Casa circondariale di Ancona. Sia il provvedimento impugnato (rigetto di istanza proposta in materia di esecuzione del titolo definitivo) che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente M •mo Perrotti Alfredo Mantovano Csslk rd- 2 I >1 DEPOSITATO IN CAN ELLEPIA