Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repetitive grounds regarding sentencing and professional criminality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness and repetitiveness of the arguments raised against the second-instance judgment. The appellant sought a reassessment of sentencing factors, including generic mitigating circumstances and the lack of professional criminality, which the lower court had already thoroughly evaluated. The court rejected these claims because the appellant failed to present new facts or legal reasoning, and the lower court's application of the law regarding recidiva qualificata was deemed correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 69 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those used in the appeal and manifestly unfounded, particularly when the lower court has already addressed the specific aspects of sentencing and professional criminality without error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINGELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 28/08/1970 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 56-44326/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti ai presupposti di fatto atti a commisurare la sanzione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di valenza ed il difetto dei presupposti per la dichiarazione di professionalità nel reato con applicazione della misura di sicurezza a pena espiata. 1.1.
Inammissibile, per eccessiva genericità e manifesta infondatezza, è il motivo di ricorso speso in tema di trattamento circostanziale e sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto attenuare con il riconoscimento delle circostanze generiche, in ragione della ammissione dei fatti (sette rapine serali commesse con arma ai danni di farmacie ed altri esercizi aperti al pubblico) e con il giudizio di prevalenza delle stesse sulle aggravanti e la recidiva qualificata. La Corte di merito ha motivato su entrambi tali specifici aspetti della dimensione sanzionatoria, evidenziando che alcuna circostanza di fatto degna di positivo apprezzamento era stata in proposito rappresentata con i motivi di gravame nel merito in favore del Diop, né emergeva autonomamente aliunde, non potendo ritenersi tale la confessione solo "strategica" dei fatti ammessi, del resto il richiesto regime di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti pure ritenute è inibito dalla legge (art. 69 cod. pen.) in ragione del tipo di recidiva qualificata ritenuta.
Il criterio adottato nel merito si conforma comunque ai canoni di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere , sia ai fini della dosimetria della sanzione (nel caso di specie di poco discosta dal minimo edittale, con minimi aumenti per la continuazione con le altre fattispecie omogenee), che al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art.62 bis cod. pen. 1.2. Quanto alla censurata applicazione della misura di sicurezza, da eseguirsi a pena espiata e previa conferma della permanenza del giudizio di pericolosità, stante la riconosciuta qualità di delinquente abituale e professionale, la Corte ha argomentato sulla base della lettura delle appostazioni presenti nel casellario, in quanto i più recenti fatti per cii si procede non fanno che confermare la dedizione professionale al crimine di settore che costituisc:e fonte di sostentamento unica per l'imputato.
Del resto, la contestazione è stata formulata in forma chiara e precisa, così consentendo all'imputato di difendersi sull'oggetto della stessa (Sez. 2, n. 34033 del 9/10/2020, Rv. 280302).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. t 56-44326/2021
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente rotti Arredo Mantovano ÀzL-iaw DEPOSITATO IN CANCE E