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Ordinanza — n. 18155/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal liability for public insults and defamation as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18155/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Hassan and Musso inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court's reasoning regarding their guilt for offenses under Articles 633 and 639-bis of the Penal Code was flawed. The court rejected these claims, ruling that the arguments merely repeated points already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 633, 639-bis cod. pen.; Appeals against criminal liability judgments are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal grounds.

Parole chiave

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criminal liability public insults defamation inadmissible appeal repetitive arguments Cassa delle Ammende Italian Penal Code portata geografica dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Art. 639-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOUKHAMI HASSAN nato il 17/05/1985 MUSSO GRAZIA nato a ACIREALE il 11/12/1972 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i comuni motivi di ricorso degli imputati Toukhami Hassan e Musso Grazia, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod pen. loro ascritto non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano, in particolare, pag. 3 s.); rilevato, pertanto, che í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente SergijJ Beltrani hlfredo Mantovano ( ( DEPOSITATO IN CA ERIA 0 6 MA 2