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Ordinanza — n. 17575/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence due to lack of logical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17575/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment suffered from illogical reasoning regarding the excessive sentence imposed for assault and threats. The court rejected this claim, affirming that sentencing discretion is protected by law and that a new evaluation of the sentence's appropriateness is not permissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The assessment of criminal penalties, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's discretion; therefore, a cassation appeal challenging the sentence's congruity based on alleged illogical reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion illogical reasoning standard cassation inadmissibility proportionality of penalty judicial autonomy gravità della pena sanzione penale pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERTINO CIRO nato a MONTEMESOLA il 30/08/1967 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZ[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per più delitti di lesioni e minaccia. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionat:orio eccessivo.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che — nel caso di specie — non ricorre, apparendo, peraltro o generiche le doglianze avanzate dalla difesa.

Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Greciorio Dr. St9ft o Palla c2 DEPOSITATO IN CAN LENA ogg