Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to meet the statutory requirement of specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued the sentence was excessively severe, the court found the complaint lacked concrete factual elements linking the grievance to specific parts of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected as it consisted only of generic principles without pointing to the actual basis of the criticism, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the exact elements of the decision under attack; generic complaints without factual grounding are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRAI MIRCO nato a MONZA il 16/01/1974 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte dli Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto tentato pluriaggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio eccessivamente severo..
Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in genericissime affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto dei criteri di determinazione della pena,che risulta correttamente applicata.
Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gre9 orio 7 Dr. Sterpo P DEPOSITATO IN