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Ordinanza — n. 17362/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17362/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's denial of generic mitigating circumstances based on factual disputes regarding the crime's dynamics. The court rejected these arguments, ruling that mere factual grievances without legal basis are not admissible in a legality proceeding, especially given the appellant's prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or alternative reconstructions of events, as such arguments must be raised during the trial phase.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal factual complaints mitigating circumstances prior criminal record procedural costs Cassa delle ammende scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: U:).~ Savio, nato a Barletta il 19/11/1999 DittArE0 avverso la sentenza del 2/3/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto perché incentrate, ai fini della configurabilità del reato, sulla alternativa ricostruzione della dinamica dei fatti;

Considerato che è sorretto da adeguata e non illogica valutazione il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dai gravi e specifici precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 aprile 2022 Il Presid nte (f___ Angelo ostanzo DEPOSITA\ IN CANCELLERI