Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17342/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for remittal due to failure to notify other parties within seven days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17342/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Luigi Di Napoli's request for remittal inadmissible because he failed to notify other parties within the mandatory seven-day period. Although Di Napoli alleged usury and arbitrary bankruptcy, the procedural defect rendered the request void regardless of the merits. Consequently, the appeal was rejected, and Di Napoli was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 45, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.: The request for remittal of proceedings must be notified to all other parties within seven days; failure to comply renders the request inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
request for remittal notification requirement procedural inadmissibility seven day period public prosecutor notification court costs and fine Italian criminal procedure foro d'esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 cod. proc. pen.
Luigi Di Napoli ha proposto innanzi alla Corte di Cassazione, con istanza in data 12/11/2021, richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. in riferimento al processo nel quale è imputato, pendente dinanzi alla Corte di appello di Lecce.
Art. 46 cod. proc. pen.
Deve, invero, rilevarsi come non risulti dagli atti che l'istante abbia provveduto, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., ad effettuare la notifica della richiesta di rimessione alle altre parti processuali.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 45 cod. proc. pen
Luigi Di Napoli ha proposto innanzi alla Corte di Cassazione, con istanza in data 12/11/2021, richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.
art. 46 cod. proc. pen
Deve, invero, rilevarsi come non risulti dagli atti che l'istante abbia provveduto, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., ad effettuare la notifica della richiesta di rimessione alle altre parti processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019
Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015
276580 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Rv.
Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001
264960 - 01; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Rv.
Sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996
218403 - 01; Sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DI NAPOLI LUIGI nato a TAVIANO il 19/08/1950 avverso l'ordinanza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luigi Di Napoli ha proposto innanzi alla Corte di Cassazione, con istanza in data 12/11/2021, richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. in riferimento al processo nel quale è imputato, pendente dinanzi alla Corte di appello di Lecce. Il ricorrente, nel richiamare le vicende verificatisi presso gli uffici giudiziari di Lecce che lo avevano riguardato, e nel rilevare di essere stato vittima di usura denunziata presso detti uffici (lamentando, anche, che del tutto arbitrariamente era stato dichiarato il suo fallimento dal Tribunale di Lecce), ha indicato una serie di circostanze che, a suo dire, dimostrerebbero la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 45 del codice di rito per la rimessione del processo a suo carico ad altro giudice. 1.1. Il Di Napoli ha fatto pervenire in cancelleria in data 15/03/2022 una memoria insistendo sulla fondatezza della richiesta di remissione.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Deve, invero, rilevarsi come non risulti dagli atti che l'istante abbia provveduto, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., ad effettuare la notifica della richiesta di rimessione alle altre parti processuali. Va, infatti, evidenziato che la richiesta di rimessione del procedimento deve ex art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, rientra chiaramente anche il Pubblico Ministero. Deve richiamarsi, sul punto, il condivisibile orientamento secondo cui la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Rv. 264960 - 01; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Rv. 218403 - 01; Sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996, Rv. 205733 - 01).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro quattromila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 nsigli te c Il residente Ser io Beltrani EPOSITATA IN.CAR