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Ordinanza — n. 17337/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated attempted robbery conviction for lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17337/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Antonio Ronga's cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Ronga challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances and the specific sentence for aggravated attempted robbery, claiming logical errors in the reasoning. The court rejected these claims, affirming that the lower court properly exercised its discretion based on the gravity of the facts and the defendant's criminal propensity without needing to exhaustively analyze all statutory parameters.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; The Supreme Court holds that generic mitigating circumstances require reference to statutory parameters but do not necessitate an exhaustive examination of all, and sentencing falls within the trial court's discretionary power subject only to logical consistency.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances aggravated attempted robbery sentencing discretion cassation inadmissibility criminal propensity assessment aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 62 -bis cod. pen
Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen.
art. 133 c.p
pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONGA ANTONIO nato a NAPOLI il 25/09/1995 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. [191880021 FATTO E DIRITTO 1. Antonio Ronga, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe — in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di tentata rapina aggravata- deducendo la erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla estrema gravità dei fatti contestati ed alla personalità dell'imputato soggetto "propenso al crimine". Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) 2.2.

Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estensore Il