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Ordinanza — n. 17261/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as mere complaints lacking specificity regarding Article 374-bis charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17261/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Hristu Marian and Spinelli Deborah inadmissible. The appellants argued against the conviction for the crime in Article 374-bis of the Penal Code, claiming a defect in reasoning. The court rejected these claims because they were merely expressions of dissatisfaction and lacked the necessary specificity, as the lower court had already adequately addressed and refuted similar arguments.

Regesto Legislator

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Art. 374-bis cod. pen.; Appeals lacking specificity and consisting solely of mere complaints are inadmissible when the merits have already been properly examined by the court of first instance.

Parole chiave

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Article 374-bis Penal Code defect in reasoning inadmissible appeals mere complaints lack of specificity Court of Cassazione criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 374-bis cod. pen.
art. 374- bis cod. pen
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Hristu Marian nato il 16/10/1989 in Romania Spinelli Deborah nata il 15/04/1997 a Pescara avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il motivo comune di ricorso degli imputati, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 374- bis cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigli estensore Il Presidente Maria Sab Anna CriscOolo DEPOSITATA IN CAN ELLERIA AG 2022 IL CA.Ne