Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of explicit nullity declaration under Art. 604 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the second-instance judgment was null because it failed to explicitly declare the nullity of the first-instance decision regarding an aggravating circumstance of recidivism. The court ruled that the second-instance judge had the power to integrate missing reasoning under Art. 604 c.p.p., making the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; The lack of an explicit nullity declaration does not mandate remittal to the first instance if the second-instance judge has already fully integrated the missing reasoning through its own powers of full cognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cafagna Savino nato a Barletta il 15/03/1974 avverso la sentenza del 18/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, stante la assenza di motivazione sulla circostanza aggravante della recidiva, è manifestamente infondato, essendo stata la motivazione integrata in maniera congrua dalla sentenza di secondo grado.
Deve osservarsi sul punto che "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod, proc, pen,, per quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante" (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Annorico, Rv. 271735 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Presidevte Anna C lisicuolo DEPOSIT