Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16893/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic; no specific facts challenged sentencing rationale; costs awarded to state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16893/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Aghilar Cristoforo inadmissible due to its generic nature. The appellant failed to provide specific arguments challenging the factual basis or the reasoning behind the sentence imposed by the Court of Appeal of Bari. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to deduce specific grounds regarding the motivation of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissible appeal sentencing motivation procedural costs criminal appeal ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGHILAR CRISTOFORO nato a FOGGIA il 18/09/1983 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza, che, al di là di imprecisioni formali, ha spiegato perché nella specie la dosimetria della pena è stata correttamente compiuta; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'l dicembre 2021. ,- Il Consigliere ensore DEPOSITATO lh 9AttilA LENA:,'