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Ordinanza — n. 16869/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, requiring specific analysis of forensic report timing for imputability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16869/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its lack of specificity regarding the forensic report's basis. The appellant failed to explain whether the expert opinion should be evaluated based on the defendant's mental state at the time of the offense or at the time of the trial. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment ordering a forensic examination must specifically address whether the expert opinion should be assessed based on the defendant's mental condition at the time of the offense or at the time of the trial, as a generic challenge is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility forensic examination timing imputability mental state generic appeal rejection procedural costs award spese di difesa ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNARELLA GABRIELE nato a ROMA il 23/12/1996 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, non essendo stato spiegato nemmeno se ed in quale misura la perizia, volta a determinare l'imputabilità del ricorrente, dovesse essere disposta sulla base di una consulenza relativa alle condizioni psichiche dell'imputato allo stato attuale e non a quello esistente al momento della commissione del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'1 dicembre 2021. Il Cons re estensore Il Presrte DEPOSITATO Ity2Ab ERA' • - i