Appeal dismissed as inadmissible for sentencing under plea agreement law due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law for sentencing decisions under plea agreements. The appellant challenged the sentence's calculation and reasoning, arguing excessive increases for continued offenses compared to co-defendants. The court ruled that such arguments regarding sentencing dosage are excluded from cassation review once the agreement is ratified, limiting appeals strictly to legal illegality of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions based on plea agreements are admissible only for specific grounds including legal illegality of the penalty, excluding general challenges to sentencing dosage or motivational excesses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROTA CARMINE nato a CASSANO ALLO IONIO il 18/01/1986 avverso la sentenza del 29/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIdIaler.:a.vviso:altézpaitr;-- udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 1668/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Carmine Mastrota ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazione laddove il giu- dice adito ha ritenuto congrua la pena concordata tra le parti, assumendo l'eccessività degli operati aumenti per la continuazione rispetto a quelli operati per i coimputati. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza".
Le proposte Mlb doglidnze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolu- tamente generiche, sono perciò manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ri- stretto ai soli casi di illegalità della pena. E la pena irrogata nel caso in esame non è illegale. Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) pro- spettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena o alla motivazione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del N. 1668/2022 R.G. procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il C nsigliere est ore I Presidente enzo P uqønia erro utteP DEPC:71