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Ordinanza — n. 16739/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Delia Francesco inadmissible, ruling the grounds were manifestly unfounded and lacking specific critical analysis. The appellant challenged the appellate court's finding of liability based on psychological elements, while the lower court highlighted inconsistencies in the defendant's financial declarations and income sources. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments failed to engage with the evidence regarding false pension arrears and unreported income, rendering the decision immune from illegality.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal declared inadmissible for manifestly unfounded grounds precludes the formation of a valid litigation relationship, thereby barring the court from examining subsequent issues such as prescription.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissibility of cassation lack of specific criticism prescription preclusion litigation relationship formation accusa penale allegazioni fattuali non credibili testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
282552 che ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patroci- nio, di redditi non rilevanti per l'ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite).

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto
Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv.
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca
pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. Un. n. 23428 del 2/3/2005, Bracale
Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli
231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIA FRANCESCO nato a MESSINA il 08/07/1990 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; --t N. 687/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Delia Francesco ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di respon- sabilità, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomenta- zioni poste a base della decisione impugnata Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, hanno sottoli- neato i plurimi profili di falso della prodotta dichiarazione, dagli arretrati della pen- sione di invalidità ai redditi della madre, il tutto in un contesto neIC quale la di- sponibilità di diversi motocicli autorizzava già di per sé a ritenere del tutto invero- simile il modestissimo reddito dichiarato. Va peraltro ricordato - in relazione ai proposti motivi- che ancora di recente questa Corte di legittimità ha chiarito che in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve te- nersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero per- cepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Econo- mica Equivalente). (cfr.

Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552 che ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patroci- nio, di redditi non rilevanti per l'ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite).

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause N. 687/2022 R.G. di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 DE