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Ordinanza — n. 16685/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding criminal liability motivation under Art. 73 DPR 309/90.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16685/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the criminal liability declaration. The appellant challenged the reasoning based on Art. 73, comma 5, DPR 309/90, but failed to address the specific facts found by the lower courts concerning the direct observations and statements of the operators. The court ruled that generic references to evidentiary principles were insufficient to contest the specific factual basis established in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; An appeal contesting the motivation of a criminal liability declaration must specifically confront the factual basis of the lower court's decision, and generic references to evidentiary principles without addressing the specific facts render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability declaration lack of specific motivation inadmissible appeal DPR 309/90 procedural specificity evidentiary principles Cassa delle Ammende imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANDOUBI BEN ALI MOHAMED nato il 27/07/1978 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 (capo a) e b) - non essendo oggetto di censura il capo c) - è privo della necessaria specificità non confrontandosi con la sentenza impugnata che, in continuità con quella di primo grado, ha ritenuto la responsabilità penale sulla base delle osservazioni degli operanti che hanno assistito in diretta alla cessione alla Turelli e delle dichiarazioni di costei che ha riferito di avere acquistato dall'imputato anche il giorno precedente, motivazione rispetto la quale il ricorrente non si confronta limitandosi a rilevare l'insufficienza della motivazione in via generica richiamando. principi giurisprudenziali in materia di prova indiziaria inconferenti quanto al caso concreto.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marz