Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding legal qualification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Italiano inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's legal qualification of the facts, arguing an error in the characterization of the illegal detention of marijuana. The court ruled that such appeals are limited to cases of manifest error, which was not present here as the qualification was not eccentric or immediately obvious.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals challenging the legal qualification of facts in sentencing judgments are inadmissible unless they demonstrate a manifest error, which requires the qualification to be eccentric and immediately obvious without room for opinion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ITALIANO MASSIMO nato a MESAGNE il 09/06/1995 avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI•Stto avviso 311C parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 5.10.2021, il GUP/tribunale di Brindisi, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a ITALIANO MASSIMO la pena di 2 anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, applicata la contestata recidiva e la diminuente di rito, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di detenzione illecita a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ex art. 73, co. 4, TU Stup.;
Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p. (cfr., tra le tante, nel senso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, circostanza non ravvisabile nel caso in esame:
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 - dep. 16/04/2021, Rv. 281116); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 Il Consig ere estensore Il Presidente AlessjotsSrcella Vito Di Nicola DEPOSITATO IN CA