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Ordinanza — n. 16656/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses plea bargain appeal for lack of specific grounds regarding translation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16656/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible due to the absence of specific legal grounds. The appellant argued that the sentence was null because it was not translated into a language they understood, but the court found this generic claim insufficient without proof of actual prejudice to the defense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if based solely on the lack of translation into the defendant's known language, as this does not constitute a specific ground for cassation absent proof of prejudice to the right of defense.

Parole chiave

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plea bargain appeal translation of documents right of defense inadmissible appeal cassation grounds procedural nullity court costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02
103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENSON ALEX nato il 31/08/1970 avverso la sentenza del 06/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETEREper) -avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha genericamente dedotto la nullità della sentenza per mancata traduzione della stessa nella lingua conosciuta dall'imputato. Peraltro, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art.613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 20