Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely reiterates lower court arguments without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the aggravated circumstance of public exposure regarding the stolen motorbike, but the Court found this argument lacked specificity. The decision rests on the fact that the claim was a mere repetition of grievances already rejected by the appellate court with proper legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are not specific and merely reiterative of identical complaints already disallowed in the contested judgment with correct legal motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI LUIGI MICHELE nato a CALTANISSETTA il 29/07/1997 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Geraci Luigi Michele per il delitto di furto aggravato di un ciclomotore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale si contesta l'applicazione all'imputato della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede della cosa mobile oggetto di furto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identica doglianza proposta con i motivi di gravame, disattesa nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto - avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal giudice di appello (Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Rv. 268626; Sez. 2, n. 8798 del 17/01/1991, Rv. 188119) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), che il ricorrente tenta inammissibilmente di sovvertire sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consigl estensore Il Presidente Irene S maglia Stefan Pall DEPOSI IN CA dek-