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Ordinanza — n. 16097/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction due to established judicial precedent on intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Eduardo Cataldo's appeal against his fraud bankruptcy conviction inadmissible. The appellant argued for a reclassification of his conduct as simple bankruptcy, claiming a violation of law and defective reasoning. The court rejected this, citing the consolidated judicial orientation that the defendant's intent to prejudice the creditor mass was clearly established.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The appeal contesting the legal qualification of the act as fraudulent bankruptcy is inadmissible when the defendant's intent to prejudice the creditor mass is clearly established by the consolidated case law.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy simple bankruptcy criminal intent creditor mass prejudice inadmissible appeal consolidated jurisprudence legal qualification bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO EDUARDO nato a LOCRI il 11/08/1966 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Eduardo Cataldo avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta contestata nell'ipotesi della bancarotta semplice, Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (avendo la Corte congruamente individuato il dolo del prevenuto di pregiudizio alla massa creditoria);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Steg. golPalla DEP IN CA OSITATA 5L E t:14A 2