Italian court dismisses appeal claiming lack of minor damage mitigation due to vague reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to recognize a statutory mitigation circumstance. The appellant argued the first instance judge erred by not acknowledging the minor damage required for mitigation under Article 62 of the Penal Code. The court ruled the appeal lacked specificity, noting the lower court had already adequately addressed and rejected these arguments based on the severity of the damages caused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; An appeal contesting the motivation of a conviction is inadmissible if it merely reproduces points already sufficiently examined and dismissed by the trial judge with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZ ZAHIDY HAMZA nato il 08/12/1997 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Hamza Ez Zahidy avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 26 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti meglio indicati in rubrica, Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio dì motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (che aveva osservato come i danni cagionati non potevano affatto dirsi lievi); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enr