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Ordinanza — n. 16077/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of specificity regarding non-punishability grounds under Art. 131-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nigro Giosuè inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the lack of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code but was deemed merely repetitive of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity non-punishability Article 131-bis repetitive arguments court costs criminal procedure sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 495 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO GIOSUE nato a BATTIPAGLIA il 10/11/1977 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Nigro Giosuè ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ne ha confermato la condanna per la condotta di false dichiarazioni, ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab,flE9 Morosini StefaQq129.11a-,, DEP - I TATA IN NC ERIA 27$p 202!