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Ordinanza — n. 15971/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting factual complaints and lack of mitigation as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15971/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carmelina Aloisi inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant argued she was a victim of aggression and lacked intent, while also contesting the sentence's proportionality and the denial of mitigation under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because factual grievances are not admissible in cassation, the appeal lacked specificity regarding the sentence, and the denial of mitigation was sufficiently motivated by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Factual complaints and general objections to sentencing proportionality are inadmissible in cassation proceedings; the denial of statutory mitigation requires only a congruent reference to decisive elements by the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grievances cassation Article 62-bis mitigation proportionality of sentence Article 131 bis theft crimine di aggressione risarcimento per atto illecito eccesso di legittima difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 131 bis c.p.
art 62-bis c.p
art 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOISI CARMELINA nato a MESSINA il 06/07/1973 avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Aloisi Carmelina ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato ex art 588 comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che l'imputata sarebbe stata "vittima dell'aggressione" e come non abbia "in alcun modo assunto, nei fatti, intenzione offensiva alcuna", non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la congruità della pena inflitta, risulta privo di specificità, e inoltre la determinazione del trattamento sanzionatorio è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art 62-bis c.p. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge sostanziale per la mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen., è inedito, perché la questione non è mai stata sottoposta ai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta ojosini Stefa n9 I DEPOSITATA IN