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Ordinanza — n. 15825/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms and failure to meet specific argumentation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15825/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's criticisms were generic and focused on merits rather than legal errors. The appellant failed to provide a specific, reasoned critique of the appellate court's decision, merely reiterating arguments already rejected at the second instance. Consequently, the court ruled that such vague grievances do not satisfy the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 585, co. 4 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant offers only generic criticisms of the merits without providing a specific, reasoned argumentative critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms specific argumentation requirement Code of Criminal Procedure reiteration of rejected arguments azione civile ricorso per risarcimento danni attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 585, co. 4 c.p.p.
L'originaria inammissibilità dei motivi di ricorso, rende, infine, inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 585, co.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGLIA FRANCESCO nato a ADRIA il 24/03/1974 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Rovigo, in data 15.7.2019, aveva condannato Figlia Francesco alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 588, co. 1 e 2, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di appello e di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, con riferimento anche al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis, c.p., nonché dei beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). L'originaria inammissibilità dei motivi di ricorso, rende, infine, inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 585, co. 4, c.p.p., anche i motivi nuovi del 27.12.2021, pervenuti a mezzo di posta elettronica certificata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consigliere te re Il Prrepe D OSITATA