Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinable in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for theft, arguing insufficient motivation, lack of evidence, and excessive severity. The court rejected these grounds because they constituted generic merit-based criticisms that fall outside the scope of review at the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: The cassation court declares inadmissible appeals based on generic merit-based criticisms or lack of evidence that are not specific and do not allow for a substantive review of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELEGHIN NORBERTO nato a VENEZIA il 17/09/1945 avverso la sentenza del 09/10/2019 del GIUDICE DI PACE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Venezia, in data 9.10.2019, condannava Celeghin Norberto alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, così correttamente qualificata l'impugnazione proposta innanzi al tribunale di Venezia, lamentando carenza e illogicità della motivazione; insussistenza del reato contestato; mancanza di prova; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed eccessiva severità della pena irrogata.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consigliere Es Il Pr pvi, UERVA AT IN C ANGE