Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify legal and factual grounds as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fall Abou inadmissible. The appellant argued a defect in reasoning regarding his criminal responsibility, but the appeal failed to specify the legal and factual grounds supporting his request. The court ruled that such specificity is mandatory under the Code of Criminal Procedure, and generic arguments render the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, co. 1, lett. d), c.p.p.; Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.: A cassation appeal must explicitly state the legal and factual grounds supporting the request; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ABOU (C.U.I 03XFXKO) nato il 10/11/1986 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 28.4.2017, aveva condannato Fall Abou alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indfcazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica, al pari dei motivi di appello.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consigliere st ore Il Prld D